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Adeguamento luoghi di lavoro: istituito il codice tributo per il credito di imposta

Con Risoluzione n 2/E dell'11 gennaio l'Agenzia delle entrate istituisce il codice tributo "6918" denominato "credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro-articolo 120 del decreto-legge 1 maggio 2020 n 34"

La risoluzione precisa che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

L’art 120 del DL n 34/2020 convertito con modificazioni riconosce a determinati contribuenti un credito di imposta:

  1. pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro,
  2. fino a un massimo di 80.000 euro,

a certe condizioni.

Con il Provvedimento del 10 luglio 2020 come modificato dal recente Provvedimento dell’8 gennaio 2021 sono stati definiti i criteri, le modalità e i termini di applicazione, fruizione e cessione del credito di imposta in oggetto:

  • i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili, entro il 31 maggio 2021;
  • per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. L’ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80.000 euro;
  • il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dal giorno lavorativo successivo alla corretta  ricezione della relativa comunicazione e in ogni caso dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 (ex art 17 DLgs  9 luglio 1997, n. 241)
  • in alternativa all’utilizzo diretto i beneficiari possono cedere il credito a soggetti terzi, con facoltà di successiva cessione. I cessionari utilizzano il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, entro il 30 giugno 2021 (ai sensi dell’articolo 17 DLgs 9 luglio 1997, n. 241)
  • ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24.

Si precisa che il provvedimento dell'8 gennaio si è reso necessario per introdurre le modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2021

Per approfondimenti si legga Credito di imposta spese di sanificazione fruibile fino al 30.06: le istruzioni aggiornate

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