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Fondo perduto bar e ristoranti: come restituire il contributo non spettante

Con Risoluzione n 11 del 24 febbraio le Entrate istituiscono i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante previsto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà (articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73). 

Ricordiamo in sintesi che si tratta della misura rivolta a seguenti codici ATECO 2007: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2. (Per approfondimento leggi anche: Fondo perduto bar, ristoranti catering e piscine: le domande dal 22 novembre 2022)

Con la risoluzione 11/2023, per consentire la restituzione spontanea:

  • del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente,
  • nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, 
  • tramite il modello “F24Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo: 
    • “8155” denominato “Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1-ter, comma 2-bis, DL n. 73 del 2021”; 
    • “8156” denominato “Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1-ter, comma 2-bis, DL n. 73 del 2021”; 
    •  “8157” denominato “Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1-ter, comma 2-bis, DL n. 73 del 2021”

Ricordiamo che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 423342 del 18 novembre 2022 sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione delle istanze, le specifiche tecniche e ogni altro elemento informativo per il riconoscimento del contributo ed è stato stabilito che: 

  • le somme dovute a titolo di restituzione del contributo riconosciuto, in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato;
  • il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni (ex articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472). (Leggi il dettaglio nel Provvedimento n 433342 del 18 novembre 2022 )
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