Riforme del Governo Draghi

Green pass: quali regole valgono per gli studi professionali?

Dal 15 ottobre 2021 l’accesso nello studio per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa è consentito solamente a coloro che sono in possesso di certificazione verde (c.d. Green Pass). 

Dal 15 ottobre 2021 la certificazione verde dovrà essere esibita a richiesta del titolare o da persona appositamente incaricata.

Il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 (DL Green Pass Lavoro) recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, ha stabilito che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è obbligato, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, a possedere e a esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19, cd. green pass

Confprofessioni ha predisposto delle linee guida (scarica qui il file completo) per fornire ai datori di lavoro liberi professionisti alcune indicazioni utili per l’attuazione delle suddette disposizioni e in particolare per l’individuazione di idonee misure organizzative.

Soggetti obbligati a esibire il green pass negli studi professionali

Il titolare dello studio professionale o persona da lui incaricata formalmente dovrà richiedere l’esibizione del green pass:

  • ai propri lavoratori dipendenti 
  • a tutti coloro che svolgono una attività lavorativa o di formazione o di volontariato nello studio professionale  quali a titolo esemplificativo collaboratori, lavoratori autonomi, stagisti e praticanti)

Non rileva la durata o l’occasionalità della prestazione lavorativa all’interno del luogo di lavoro. 

Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dal titolare dell’attività o dal suo incaricato. 

Secondo un chiarimento fornito con le faq del Governo “il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda”, tale disposizione deve considerarsi applicabile anche agli studi professionali. 

Sebbene ciò non sia indicato espressamente, nel caso di uno studio professionale in cui operino solamente liberi professionisti sarà comunque opportuno individuare un soggetto incaricato dei controlli. 

Il green pass non dovrà essere richiesto, invece, dai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo criteri definiti con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute. 

Controlli sul green pass negli studi professionali

I titolari sono tenuti a verificare, anche a campione e ove possibile al momento dell’accesso nello studio professionale, il possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori così come definiti di sopra. 

Le verifiche dei green pass possono essere effettuate altresì da un incaricato formalmente nominato, tramite l’utilizzo delle applicazioni previste dalla normativa vigente.

Le ultime disposizioni adottate dal Governo prevedono che “per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa [..] o connesse all’erogazione di servizi essenziali, i soggetti preposti alla verifica ”possono” richiederlo ai lavoratori ”con l’anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro”. 

Su richiesta del verificatore, in caso di dubbi, il lavoratore dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’applicazione. 

L'attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy. 

La mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021, comporterà, per il datore di lavoro libero professionista, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata. 

Green pass negli studi professionali: cosa accade a chi non lo ha

I lavoratori dipendenti dello studio professionale, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del green pass o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso, non possono entrare nel luogo di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. I lavoratori non subiranno conseguenze disciplinari e avranno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Pertanto, sarà operata una trattenuta della quota giornaliera della retribuzione quante sono le giornate di assenza. L’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in violazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass (rifiuto di esibizione del green pass o mancato possesso in caso ad esempio di controllo a campione), può comportare il pagamento di una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro a carico del lavoratore. Soggetto competente ad irrogare la relativa sanzione è in questo caso il Prefetto.

Potrebbe interessarti anche Linee Guida Green Pass nella PA: controlli a campione per il 20%