Adempimenti Iva

IVA: detraibilità per fatture ricevute dopo l’apertura del fallimento

Con risposta a interpello n 579 del 6 settembre 2021 le Entrate forniscono chiarimenti in merito al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi relative a rapporti negoziali instaurati anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

In particolare, l'Istante chiede se una fattura passiva, riferita alle annualità 2017 e 2018, la cui disponibilità cartacea è avvenuta soltanto nel 2021 mediante pec, legittimi l'esercizio del diritto di detrazione dell'IVA assolta all'atto del pagamento del corrispettivo in essa certificato, previa registrazione e liquidazione nel periodo di competenza individuato sulla base della data di ricevimento della pec, alla quale essa è stata allegata.

Le Entrate chiariscono che in attuazione delle disposizioni unionali, la disciplina nazionale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, "Decreto IVA") dispone, al terzo comma, che 

  • "Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo si considerano effettuate al momento in cui sono rese (…). Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento"

Le prestazioni di servizi rese  dalla Società ante procedura concorsuale, la cui condizione di esigibilità si è verificata successivamente all'apertura della procedura concorsuale (cioè al momento del pagamento del corrispettivo), devono considerarsi operazioni il cui fatto generatore è avvenuto anteriormente al fallimento e la cui IVA è divenuta esigibile nel corso della procedura fallimentare.

Con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute dalla Società materialmente eseguite anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, la cui condizione di esigibilità si è verificata successivamente all'apertura della procedura concorsuale (cioè al momento del pagamento del corrispettivo), tornano applicabili i principi già affermati con la circolare n. 1/E del 2018 in ordine alla disciplina del diritto di detrazione dell'IVA contenuta negli articoli 19 e 25 del Decreto IVA. 

Secondo tale disciplina: 

"il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo" (articolo 19 del Decreto IVA); 

la fattura ricevuta deve essere annotata "in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno" (articolo 25 del Decreto IVA). 

La circolare n. 1/E del 2018 chiarisce che "… il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione 

i) dell'avvenuta esigibilità dell'imposta

ii) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21 del menzionato d.P.R. n. 633. (…) 

La stessa circolare chiarisce che "Per quanto concerne la verifica del momento in cui la fattura d'acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente, la ricezione stessa deve emergere (ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo) da una corretta tenuta della contabilità". 

Pertanto, nel presupposto dichiarato dal Curatore pubblico ufficiale di una corretta tenuta della contabilità rispettosa, l'agenzia ritiene che il Fallimento sia legittimato all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA relativa a premi dovuti alle altre società sportive, maturati con riferimento alla stagione sportiva 2017/2018, la cui disponibilità cartacea è stata acquisita soltanto nel 2021.

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