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Ritenuta su operazioni a premio: i chiarimenti delle Entrate

Le Entrate con Risposta a interpello n 21 del 13 gennaio 202chiariscono il caso di applicazione della ritenuta in un concorso a premi rivolto a titolari di PIVA a condizione di sottoscrizione di un contratto di fornitura energetica. 

In particolare, si applica la ritenuta per le operazioni a premio sul valore dei beni erogati a imprese che stipulano nuovi contratti di somministrazione di energia in quanto i premi ricevuti come controprestazione della sottoscrizione del contratto, costituiscono elementi rientranti nella categoria del reddito di impresa e devono dunque essere assoggettati.
La società istante nell'ambito della sua attività di impresa è dedita all'offerta e alla vendita di contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale.  

Essa chiede di conoscere se, in qualità di promotore del concorso, è tenuto a operare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui premi corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1963, n. 600. 

Come chiarito nella risoluzione 31 marzo 2008, n. 119/E, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 19, comma 2, della legge n. 449 del 1997, al citato articolo 30 del d.P.R. n. 600 del 1973, l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, già prevista per i concorsi a premio, è stata estesa anche alle operazioni a premio. 

Nella risoluzione 27 luglio 2005, n. 101/E è stato chiarito che dall'articolo 30 in esame si desumono i seguenti principi in merito al trattamento tributario dei premi erogati in base ad "operazioni a premio":

a) sono assoggettati a ritenuta alla fonte i premi derivanti da "operazioni a premio" se riconducibili in una delle categorie reddituali dell'articolo 6 del Tuir; 

b) i premi non riconducibili ad alcuna categoria del citato articolo 6 (ad es. i premi corrisposti ai consumatori finali) non assumono carattere reddituale e non sono conseguentemente assoggettati a ritenuta alla fonte; 

c) i premi riconducibili in categorie reddituali per le quali già è prevista l'applicazione di ritenute alla fonte sono assoggettati a ritenuta alla fonte con l'aliquota e le modalità proprie della categoria di appartenenza (ad es. per i premi corrisposti al dipendente, la ritenuta è applicata a titolo di acconto con l'aliquota relativa al proprio scaglione di reddito e con le modalità previste dall'articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973); 

d) la ritenuta alla fonte si applica a titolo d'imposta e con facoltà di rivalsa per i premi derivanti da operazioni a premio riconducibili in categorie reddituali per le quali la relativa disciplina tributaria non prevede l'assoggettamento a ritenuta alla fonte: in tal caso l'aliquota applicabile è quella del 25 per cento fissata in via residuale dal secondo comma dello stesso articolo 30. 

Nel caso di specie, dal Regolamento disciplinante l'operazione a premi i Destinatari sono soggetti titolari di partita IVA rientranti nella categoria delle PMI o dei liberi professionisti.

Condizione essenziale per l'assegnazione del premio è la sottoscrizione di una nuova proposta di fornitura relativa alle offerte promozionate dalla società istante e che la stessa risulti attivata. 

In altri termini, i soggetti destinatari ricevono il premio sottoscrivendo un contratto di fornitura (energia elettrica o gas) con il promotore dell'iniziativa. 

L'articolo 30 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede l'applicazione della ritenuta nell'ipotesi in cui i premi siano riconducibili ad una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir. 

I destinatari utilizzano l'energia somministrata nell'ambito della loro attività (d'impresa o di lavoro autonomo), deducendone il relativo costo.  

Pertanto, poiché i premi in oggetto, ricevuti sinallagmaticamente per effetto della sottoscrizione del contratto, rientrano nelle categorie reddituali del reddito d'impresa ovvero del reddito di lavoro autonomo, si ritiene applicabile la ritenuta con l'aliquota del 25% di cui al secondo comma dell'articolo 30, con facoltà di rivalsa da parte della società istante. 

Avendo facoltà di rivalsa, il sostituto d'imposta può decidere se addebitare la ritenuta oppure sopportarne il costo. In tale ultimo caso, trova applicazione quanto stabilito all'articolo 99, comma 1, del Tuir, secondo cui «le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione». 

Nel caso di specie, la ritenuta in oggetto non è deducibile in capo al soggetto passivo (percettore) e, di conseguenza, non può essere deducibile in capo al soggetto che opera la ritenuta in conseguenza del fatto che lo stesso ha rinunciato alla rivalsa. Tali considerazioni trovano applicazione, sia ai fini Ires che Irap.

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