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Termini per le deliberazioni TARI slittano al 31 luglio 2021

Nell'iter di conversione in legge del DL Sostegni bis si prevede di aggiungere l’articolo 9-bis, che proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2021:

  1. il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) 
  2. e della tariffa corrispettiva per l’anno 2021.

Le norme in commento mantengono la validità, a tutti gli effetti di legge, delle deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Ricordiamo che con Nota del 16 giugno  l'IFEL Fondazione ANCI forniva chiarimenti in merito:

  • ai termini per le deliberazioni da parte dei Comuni
  • alle agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 dl 73/2021) 

Termini per le delibere comunali per le agevolazioni TARI 2021

Per ciò che concerne il termine di deliberazione delle agevolazioni relative alla Tari o alla tariffa corrispettiva va considerato perentorio e non ci sono possibilità di deroga in ragione della nuova norma di sostegno. 

Le agevolazioni a valere sul 2021 seguono: 

a) la regola speciale di cui all'art. 30, comma 5, del dl 41/2021 che fissa il termine, autonomo rispetto a quelle del bilancio di previsione, del 30 giugno 2021; 

b) la regola ordinaria per i Comuni che ricadono nella disposizione di proroga del termine del bilancio al 31 luglio 2021 (art. 52, co. 2, dl 73/2021). Si tratta dei Comuni che “hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti”

L'IFEL nella nota specificava che essendo le tempistiche molto strette l’ANCI chiedeva l’ulteriore e generalizzata proroga al 31 luglio 2021 del termine speciale di cui all'art. 30 del dl 41/2021, sottolineando comunque che il relativo emendamento al dl 73 interverrebbe successivamente alla fine di giugno e non è attualmente possibile confidare nell’approvazione della norma. 

Agevolazioni TARI 2021

L'art. 6 del dl 73/2021 eroga ulteriori e distinti fondi con la finalizzazione specifica del finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche TARI per il 2021. 

La nota chiarisce che il dispositivo di utilizzo biennale delle risorse e del vincolo complessivo, ai fini della certificazione, dell’impiego della quota agevolazioni Tari del “fondone” 2020, permette di utilizzare eventuali importi non utilizzati della quota agevolazioni Tari 2020 anche per le agevolazioni 2021, oltre i limiti tipologici e quantitativi dell’art. 6 del dl 73, fino a concorrenza (per ciò che riguarda gli importi Tari 2020) dell’agevolazione massima ammissibile determinata per ciascun Comune dal DM Certificazione del 3 novembre 2020.  

L'arti 6 indica le “categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”. Non sono escluse le attività le cui “restrizioni” si siano determinate non per l’effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell’emergenza. Si ritiene che sia ammissibile estendere il concetto di “restrizioni nell’esercizio delle rispettive attivitàa quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive.  

Ciò può essere ottenuto ampliando la tipologia delle attività beneficiarie dell’agevolazione, oppure chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso (su base annua tra il 2020 e il 2019, oppure tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019), la cui misura è stata, ad esempio, considerata ai fini di altre misure di sostegno ed agevolazioni è in almeno il -30% 

La scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari è interamente demandata al Comune, sempre nel quadro di criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità relativa.