PRIMO PIANO

Circolare informativa settembre 2012

Circolare informativa del mese di Settembre 2012

 

 

 

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

 

 

 

Informative e news per la clientela di studio

 

contratti di appalto

L’appaltatore risponde in solido per ritenute e Iva dovuti dal subappaltatore

L’art.13-ter della L. n.134/12, di conversione delle disposizioni contenute nel D.L. n.83/12, modifica integralmente il co.28 dell’art.35 del D.L. n.223/06, stabilendo che l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e per il versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate in ambito del rapporto di subappalto. Tale responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica che tali adempimenti sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento di tali obblighi può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei responsabili dei centri di assistenza fiscale nonché da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro. Le disposizioni si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che svolgono un’attività rilevante ai fini Iva.

(Legge n.134 del 07/08/2012, G.U. n.187 dell’11/08/2012 S.O. n.171)

 

condomini

L’impianto fotovoltaico può generare la presenza di una società di fatto

In caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico da parte di un condominio con potenza nominale superiore ai 20 kw o inferiore a detto limite ma con cessione alla rete dell’energia elettrica eccedente quella autoconsumata, si è in presenza di una società di fatto esercente attività commerciale che, come tale, dovrà procedere all’emissione della fattura GSE (Gestore Servizi Energetici) in relazione all’energia immessa in rete e non autoconsumata. Di converso, il GSE che eroga la tariffa incentivante deve operare nei confronti della società di fatto la ritenuta di acconto cui all’art.28 del DPR n.600/73 sulla tariffa relativa alla parte di energia immessa in rete.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.84, 10/08/2012)

 

interessi di mora

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi di mora, ai sensi dell’art.5, co.2 del D.Lgs. n.231/02, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2012 – 31 dicembre 2012. Il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione di sette punti percentuali, è pari all’1%. Il tasso effettivo da applicare è, dunque, pari all’8% (per i prodotti alimentari deteriorabili 10%). Nella tabella che segue sono individuati i tassi di riferimento dal 2002 ad oggi.

 

Periodo

Tasso BCE

Tasso applicabile

8/8 – 31/12/2002

3,35%

3,35% + 7% = 10,35%

1° semestre 2003

2,85%

2,85% + 7% =  9,85%

2° semestre 2003

2,10%

2,10% + 7% =  9,10%

1° semestre 2004

2,02%

2,02% + 7% =  9,02%

2° semestre 2004

2,01%

2,01% + 7% =  9,01%

1° semestre 2005

2,09%

2,09% + 7% =  9,09%

2° semestre 2005

2,05%

2,05% + 7% =  9,05%

1° semestre 2006

2,25%

2,25% + 7% =  9,25%

2° semestre 2006

2,83%

2,83% + 7% =  9,83%

1° semestre 2007

3,58%

3,58% + 7% =  10,58%

2° semestre 2007

4,07%

4,07% + 7% =  11,07%

1° semestre 2008

4,20%

4,20% + 7% =  11,20%

2° semestre 2008

4,10%

4,10% + 7% =  11,10%

1° semestre 2009

2,50%

2,50% + 7% =  9,50%

2° semestre 2009

1,00%

1,00% + 7% =  8,00%

 Anno 2010

1,00%

1,00% + 7% =  8,00%

1° semestre 2011

1,00%

1,00% + 7% =  8,00%

2° semestre 2011

1,25%

1,25% + 7% =  8,25%

Anno 2012

1%

1% + 7% =  8%

 (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato stampa, G.U. n.162 del 13/07/2012)

 

privacy

Varate le linee guida dell’attività di accertamento per il secondo semestre 2012

Il piano appena varato prevede specifici controlli, sia nel settore pubblico che in quello privato, anche riguardo alle informazioni da fornire agli interessati sull’uso dei loro dati personali, all’adozione delle misure di sicurezza, ai tempi di conservazione dei dati, al consenso da richiedere nei casi previsti dalla legge, all’obbligo di notificazione al Garante. Tutti coloro che trattano dati personali (imprese e professionisti) devono predisporre adeguati controlli in materia di sicurezza, sulla base di uno specifico protocollo previsto dal c.d. Disciplinare Tecnico della norma (allegato B del D.Lgs. n.196/03). È quanto mai opportuno ricordare che chi non adempie a questi obblighi si espone al rischio di vedersi condannato, oltre che a pesanti sanzioni anche di natura penale, all’eventuale risarcimento dei danni che i terzi potrebbero lamentare come conseguenza dell’inefficiente controllo dell’attività di trattamento dei dati personali. Un approfondimento sugli adempimenti previsti dal garante per la protezione dei dati personali è stato pubblicato sulla Circolare n.3/12.

(Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter, 22/08/2012)

 

RicordandoVi che la presente circolare ha lo scopo di fornirVi solo dei brevi accenni sulle novità fiscali più importanti, restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione od approfondimento in merito agli argomenti trattati.

Cardano al Campo, 10 Settembre 2012

Rag.Paolo Baratelli